ASSOCIAZIONE "REVERIE COMUNITÀ 1"
STATUT0 SOCIALE
Art. 1
E' costituita una Associazione denominata
"REVERIE COMUNITÀ 1" con sede attuale in Capena (RM) via Madonna dei due
ponti snc. All'atto della costituzione era già operativa (1983) una
comunità terapeutica residenziale e una casa famiglia (1988) prese in
carico fra i programmi della Reverie Comunità 1 il 15/12/1989 dai
Direttori e un nucleo di operatori di cui tre responsabili già operanti
nei programmi terapeutici residenziali.
Art. 2
L'Associazione "REVERIE COMUNITÀ 1" è
indipendente e non ha fini di lucro.
Art. 3
Nell'ambito della propria attività,
l'Associazione opera nel territorio della Regione Lazio.
Tuttavia l'attività può essere estesa a tutto il territorio nazionale.
Art. 4
L'Associazione si propone come scopo
principale lo studio e la ricerca applicata nel campo della terapia della
sofferenza psichica nello spirito della legge 180/78 e successive norme
statali e regionali che regolano la riforma psichiatrica.
Per il raggiungimento dello scopo di cui sopra l'Associazione potrà:
A) Gestire, in proprio o in forma associata Comunità
psico-socio-terapeutiche e riabilitative;
B) Promuovere la creazione di altre strutture cosiddette "intermedie" o
alternative (comunità terapeutiche, alloggio, riabilitative, case
famiglia, centri diurni e simili);
C) Accogliere, assistere e riabilitare nonché' sostenere psicologicamente
persone sofferenti di disturbi psichici di varia natura e gravità in
applicazione ai dettami della Legge 180/78 - 833/79 - regionale n. 49/85 e
successive norme che regolano l'applicazione delle leggi suddette;
D) Collaborare con i Servizi Pubblici per la stesura e attuazione di
programmi terapeutici di persone assistite dagli stessi Servizi, curandone
l'inserimento nelle strutture intermedie residenziali, semiresidenziali e
residenzialità assistita e/o protetta, di cui sopra;
E) Prendere in proprietà, in affitto o in concessione gratuita qualunque
bene immobile o mobile registrato, utile ai suoi fini e attrezzarlo;
F) Stipulare contratti di appalto per la gestione di servizi e convenzioni
con Enti pubblici e privati;
G) Provvedere alla pubblicazione di giornali e riviste, libri, bollettini,
materiale di informazione aventi contenuto attinente allo scopo sociale;
H) Organizzare in proprio e/o partecipare tramite propri rappresentanti a
riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio o
aggiornamento nell'ambito della problematica dello studio cui al 1°
capoverso e successivi);
I) Predisporre una serie di attività di studio e di ricerca
teorico-pratica per il tirocinio, la formazione, la supervisione e
l'aggiornamento professionale di operatori di strutture intermedie;
L) Promuovere, eventualmente, utilizzando la sua esperienza, la creazione
di altri tipi di Comunità e programmi terapeutici per persone con disagi
psichici e/o esistenziali. Dette comunità e programmi terapeutici, come
quelli di cui al punto B, potranno essere dati in gestione in tutto e/o in
parte, con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e il voto
favorevole del Presidente, ad apposite entità societarie e/o associative
allo scopo costituitesi e/o già di fatto operanti nel settore. Parimenti
potranno essere dati in gestione programmi già avviati e di fatto operanti
nella Reverie.
M) Organizzare corsi di formazione professionale a tutti i livelli
possibili purché utili ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.
L'Associazione potrà altresì aderire, nel rispetto dello Statuto, nelle
forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, ad altre
associazioni, federazioni, consorzi di imprese ed altre simili iniziative
a forme di "joint ventures", purché utili al raggiungimento dei fini
sociali.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato e possono
aderire tutti.
Art. 6
L'anno sociale inizia il primo gennaio e
termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 7
La quota sociale è stabilità annualmente
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 8
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito da:
a) quote dei soci;
b) rette, oblazioni, contributi, erogazioni, lasciti e successioni
elargiti da Soci, Enti pubblici e/o privati;
c) donazioni mobiliari, immobiliari o d'altro genere comunque pervenute;
d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
e) proventi di gestioni, iniziative, pubblicità effettuati in modo
permanente od occasionale;
f) fondo di riserva;
g) materiali, attrezzi ed arredi.
INVENTARIO DEL PATRIMONIO
Art. 9
Tutti i beni patrimoniali della
Associazione o alla stessa affidati in gestione, affitto o comodato
debbono essere inventariati e non possono essere alienati o ceduti a
chicchessia, tranne che nei casi previsti nella lettera L dell'art. 4 con
modalità e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
SOCI
Art. 10
I soci sono distinti nelle seguenti
categorie:
a) soci fondatori;
b) soci effettivi;
c) soci operatori;
d) soci aderenti;
e) soci onorari e/o istituzionali.
Art. 11
a) Soci fondatori
I soci fondatori sono soci effettivi di diritto. I soci fondatori sono
membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
I soci fondatori si impegnano al massimo rispetto dello statuto e a
contribuire concretamente e con continuità alle attività associative
costituendosi come garanti e fidejussori, anche prestando le garanzie
necessarie presso banche o istituti finanziari per lo svolgimento delle
stesse.
I soci fondatori svolgono le funzioni di Consiglio di Amministrazione in
seno al Consiglio Direttivo, e in questa loro qualità, in proporzione alle
fidejussioni prestate determinano e rispondono degli atti amministrativi
posti in essere dall'Associazione
Si impegnano altresì, ad essere presenti alle assemblee sociali, alle
assemblee di struttura e ai momenti decisionali dell'Associazione così
come previsti dallo statuto e/o dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio
Direttivo.
Le prerogative dei soci fondatori, quali quelle relative alla
partecipazione agli organi sociali e ai momenti decisionali
dell'Associazione, possono essere sospese in via temporanea o definitiva,
per gravi e motivate ragioni a maggioranza dei soci fondatori stessi.
Contro il pronunciamento dei soci fondatori è ammesso unico ricorso al
collegio dei probiviri.
b) Soci effettivi
Possono diventare soci effettivi, oltre ai soci di diritto, tutti coloro
che abbiano dimostrato di coltivare un profondo interesse per le finalità
dell'Associazione e abbiano operato in seno alla stessa per un periodo di
almeno tre anni e ne facciano richiesta all'Assemblea, la quale ha la
competenza di decidere l'accoglimento. I soci effettivi partecipano alle
assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali e
agli incarichi sociali. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.
c) Soci operatori
Sono soci operatori tutti coloro che associandosi alla "REVERIE COMUNITÀ
1" ne condividano gli scopi e collaborino per la loro realizzazione
attraverso contributi sostanziali di tempo e di lavoro regolamentati, ai
sensi dello Statuto, dalle delibere del Consiglio Diettivo. Sono esonerati
dal pagamento delle quote sociali.
L'attribuzione di incarichi di lavoro o funzioni di responsabilità
determina automaticamente l'adesione all'Associazione come socio
operatore.
d) Soci aderenti
Sono soci aderenti tutti coloro che associandosi alla REVERIE COMUNITA' 1
ne condividano gli scopi e partecipino alle attività della Associazione
specificatamente previste dal programma sociale con particolare riguardo
alle attività psico-socio-terapeutiche e riabilitative.
L'ammissione al tirocinio determina automaticamente l'adesione
all'Associazione come socio aderente.
Non sono eleggibili alle cariche sociali.
e) Soci onorari e/o istituzionali
Sono soci onorari e/o istituzionali, Persone, Enti e/o Associazioni
pubbliche e private che partecipino con regolarità ai programmi
psico-socio-terapeutici e riabilitativi della Associazione.
La qualifica di socio onorario e/o istituzionale si acquisisce di fatto
con la partecipazione alle attività suddette, senza obbligo di domanda o
di versamento della quota associativa.
La qualifica di socio onorario e/o istituzionale viene ratificata dal
Consiglio Direttivo.
Art. 12
Ogni socio deve sentirsi impegnato a:
a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli
Organi Statutari;
b) contribuire concretamente e con continuità alle attività associative;
c) corrispondere puntualmente al pagamento delle quote associative ove
previste.
Il contributo di azione del Socio può estrinsecarsi anche in opere
materiali, culturali e scientifiche.
Art. 13
La qualifica di socio effettivo e operatore
si perde per:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della
fine dell'anno sociale o dell'uscita dalle funzioni o dall'incarico;
b) decadenza, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l'ammissione (secondo l'art. 11);
c) delibera di esclusione dell'Assemblea, per accertati motivi di
incompatibilità, per aver contravvenuto reiteratamente alle norme e agli
obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità
alla funzione.
Contro la delibera di esclusione è previsto appello al Collegio dei
Probiviri.
In sede di approvazione di bilancio e comunque entro cinque mesi
dall'inizio del nuovo anno sociale l'Assemblea procederà alla revisione
delle liste dei soci.
La qualifica di socio aderente, onorario e/o istituzionale si perde su
parere vincolante - espresso ai vari livelli collegiali previsti dallo
statuto - del Presidente.
ORGANI SOCIALI
Art. 14
Sono Organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Direttore dell'Associazione;
d) Il Consiglio Direttivo;
e) Il Consiglio di Amministrazione;
f) Il Collegio di Probiviri.
ASSEMBLEA
Art. 15
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano
dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci effettivi iscritti alla
data di convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa una sola delega.
L'Assemblea indica le linee di sviluppo della Associazione, opera le
scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e
rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte
le attività siano coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.
Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione
di soci effettivi e operatori per le ragioni e con le garanzie previste
dagli artt. 12 e 13. Nonché circa la cessazione dell'esercizio delle
prerogative dei soci fondatori ai sensi dello stesso art.13.
Provvede alla elezione:
a) del Presidente e del Direttore dell'Associazione;
b) dei membri aggiuntivi al Consiglio Direttivo;
c) del Collegio dei Probiviri.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie; le
Assemblee sono convocate con annuncio scritto ed esposto nella sede della
Associazione in qualunque forma il Consiglio Direttivo ritenga opportuno;
1) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo a termini di legge.
2) L'Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne facciano richiesta i probiviri;
- allorché ne faccia richiesta motivata la metà di soci aventi diritto al
voto.
- allorché ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione con la
maggioranza di rito.
L'assemblea dovrà aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene
richiesta. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci
intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci
presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, tranne che per
quelle di cui al comma seguente.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle
proposte del Consiglio Direttivo, per la revoca dell'incarico al
Presidente e al Direttore è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci e
il voto favorevole dei soci fondatori.
Per lo scioglimento della Associazione e per l'attuazione del secondo
comma della lettera L dell'art.4 è necessario e sufficiente il voto
favorevole dei soci fondatori. I soci fondatori, per le esclusive
competenze a loro attribuite dallo Statuto esprimono il loro voto con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime due convocazioni e a
maggioranza dei presenti nella successiva convocazione. Per l'attuazione
di tale modalità non sono ammesse le deleghe.
L'assemblea delibera per l'attribuzione della rappresentanza legale al
Presidente o al Direttore dell'Associazione.
Il Rappresentante Legale, designato dall'assemblea esclusivamente tra il
Presidente e il Direttore dell'Associazione, rappresenta l'Associazione di
fronte a terzi ed in giudizio. Il Rappresentante Legale esercita i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare può compiere,
nell'interesse dell'Associazione, tutte le operazioni bancarie anche di
credito allo scoperto a breve, medio e lungo termine nonché giusto alle
delibere dell'assemblea dei soci del16/6/97 e del Consiglio Direttivo del
25/4/99: compiere tutte le operazioni di cessione dei crediti (e relativa
riscossione), passati, presenti e futuri, utilizzare procedure di
finanziamento in conto leasing, nonché compiere tutte le operazioni
riguardanti: il noleggio, l'acquisto e la dismissione di beni mobili
registrati, per conto dell'Associazione, anche ricorrendo a finanziarie e
finanziamenti, senza dover ricorrere all'Assemblea dei Soci.
IL PRESIDENTE
Art. 16
Garantisce l'unità, la continuità,
l'indirizzo scientifico culturale e terapeutico nonché la prassi e la
modalità operativa all'interno dei programmi terapeutici per il
perseguimento dei fini Statutari dell'Associazione.
Presiede, unitamente al Direttore dell'Associazione, alla supervisione del
tirocinio e dei tirocinanti, nonché alla supervisione dei programmi
terapeutici e delle Unità operative di base. Vigila e cura l'osservanza
delle norme statutarie.
Presiede l'Assemblea ordinaria e ne cura la stesura dell'O.d.G. Convoca a
richiesta (ai sensi dell'art. 15 punto 2) l'Assemblea Straordinaria ne
cura l'O.d.G. accogliendo le richieste provenienti dagli organi statutari.
Si pronuncia, con parere vincolante sulle ammissioni e dimissioni di soci
aderenti, onorari e/o istituzionali.
Può nominare procuratori che lo sostituiscano nel compimento di
determinati atti o categorie di atti e può delegare firma e rappresentanza
senza obbligo di convocazione dell'Assemblea; concorre con il Direttore
dell'Associazione alla nomina dei Direttori di Programma.
Nel caso di morte o dimissioni del Direttore dell'Associazione ne assume
la carica ad interim e promuove nel più breve tempo possibile la nomina
del nuovo Direttore dell'Associazione.
Viene nominato a tempo indeterminato. Cessa dal suo incarico per morte,
dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi diritto e il
voto favorevole dei soci fondatori e ratificata dal collegio dei
probiviri.
IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 17
E' il responsabile del governo
dell'Associazione.
Nell'ambito di questa funzione, nel rispetto delle delibere assembleari e
attraverso l'operato del Consiglio direttivo esercita i seguenti poteri:
A) presiede il Consiglio di Amministrazione;
B) prende, di persona o attraverso suoi delegati, ogni iniziativa utile al
normale svolgimento delle attività dell'Associazione (anche presiedendo le
assemblee di programma e di struttura ove previste dall'Assemblea);
C) coordina le attività dei responsabili dei settori operativi così come
previsti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
D) nei casi di urgenza e necessità decide su atti di straordinaria
amministrazione, interviene per la salvaguardia dell'igiene e pubblica
sicurezza presentando, appena possibile, il suo intervento alla ratifica
del Consiglio Direttivo;
E) unitamente al Presidente, presiede alla supervisione del tirocinio, dei
tirocinanti nonché alla supervisione dei programmi terapeutici e delle
Unità Operative di Base;
F) in accordo con il Presidente nomina i direttori di programma nel numero
previsto dal consiglio direttivo;
G) in caso di assenza o impossibilità temporanea da parte del Presidente
il Direttore dell'Associazione lo sostituisce in tutte le sue competenze.
Nel caso di morte o dimissioni del Presidente ne assume la carica e
promuove la nomina del nuovo Direttore dell'Associazione.
Può nominare procuratori che lo sostituiscano nel compimento di
determinati atti o categorie di atti e può delegare firma e rappresentanza
senza obbligo di convocazione dell'Assemblea; concorre con il Presidente
alla nomina dei direttori di programma.
Viene nominato a tempo indeterminato. Cessa dal suo incarico per morte,
dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi diritto e il
voto favorevole dei soci fondatori e ratificata dal collegio dei
probiviri.
CONSIGLIO DIRETTIVO
E
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 18
Il Consiglio Direttivo può essere composto
da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri oltre ai membri di
diritto. Sono membri di diritto il Presidente, il Direttore
dell'Associazione, i Direttori di Programma, i soci fondatori nella
qualità di singole persone e i membri del Consiglio di Amministrazione. I
Direttori di Programma designati con le modalità di cui all'art.16 e 17
durano in carica a tempo indeterminato. Cessano dall'incarico per revoca
del mandato da parte del Direttore dell'Associazione in accordo con il
Presidente. La revoca deve essere ratificata dalla maggioranza dei soci
effettivi.
I membri aggiunti vengono eletti dalla Assemblea Ordinaria fra quei soci
effettivi che abbiano dimostrato un profondo interesse per le finalità
dell'Associazione e abbiano contribuito concretamente e con continuità
alle attività della stessa. Durano in carica 3 (tre) anni e sono
rieleggibili.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato:
a) dal Presidente;
b) dal Direttore dell'Associazione;
c) - quando ne facciano motivata richiesta scritta e sottoscritta - da 1/3
dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto ordinariamente dal Presidente.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla
base delle linee approvate dai Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ratificare i programmi terapeutici individuali e di struttura;
- esprimere parere consultivo sui bilanci compilati dal Consiglio di
Amministrazione da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da
sottoporre all'Assemblea;
- formulare i regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
E' facoltà del Presidente; rinviare le delibere del Consiglio Direttivo
alla ratifica dell'Assemblea, o per delibere che comportano variazioni
sulle poste di bilancio alla preventiva autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione.
Sulle delibere che coinvolgono esplicitamente l'impegno fidejussorio dei
soci fondatori , quali quelle relative alla stesura e approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e comunque fino a quando è
in atto un loro impegno finanziario e fidejussorio è necessario e
sufficiente il voto favorevole dei soci fondatori espresso con la
maggioranza stabilita dallo statuto ai sensi dell'art.15.
Il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi
di responsabili di commissioni di lavoro o di esperti da esso nominati.
Detti responsabili o esperti possono partecipare in maniera permanente o
di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto
consultivo.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è composto
di diritto dai Soci Fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
a) dal Presidente;
b) dal Direttore;
c) dalla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione.
E' presieduto dal Rappresentante Legale.
Possono essere ammessi al Consiglio di Amministrazione, con il voto
favorevole dei Soci Fondatori, persone o enti per i loro contributi
finanziari, economici, scientifici, culturali alle condizioni e con i
limiti dei soci fondatori stessi.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 22
Il Collegio dei Probiviri si compone di
minimo 3 (tre), massimo 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea
ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi dovranno esaminare e giudicare eventuali denunce scritte dei Soci
circa il comportamento non confacente alle finalità e ai regolamenti
previsti dallo Statuto da parte degli Organi Statutari e, su segnalazioni
del Consiglio Direttivo, circa il comportamento dei Soci che non
rispettino le regole dell'Associazione.
In entrambe le circostanze dovranno pervenire alla decisione (raggiunta a
maggioranza) sui provvedimenti da adottare nei confronti degli
inadempienti.
FINANZIAMENTO
Art. 23
L'Associazione è finanziata liberamente dai
propri soci e da rette, contributi ed erogazioni anche a fondo perduto che
fossero concessi da Enti Pubblici o da privati.
Tali contributi ed erogazioni vengono accettati dall'Associazione
compatibilmente con lo scopo sociale.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
La decisione dello scioglimento della
Associazione può essere presa con il voto favorevole necessario e
sufficiente dei soci fondatori secondo le modalità stabilite dall'art. 15
all'ultimo capoverso.
Allo scioglimento della Associazione i mobili, le attrezzature ed ogni
altro bene in possesso della Associazione debbono essere devoluti ad
entità societarie od associative, fatti salvi i diritti dei creditori (con
precedenza ai prestatori di lavoro ed opera) aventi medesimi scopi e
caratteristiche od a scuole od enti pubblici..
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente
Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e
nelle altre leggi vigenti.