FAQ
Frequentily Asked Question
(domande più frequenti)
1. Che cosa è una
comunità terapeutica?
Il concetto originario corretto è "terapia
della comunità" o "nella" comunità.
Dal punto di vista legale, secondo la vigente normativa sanitaria, la
Comunità terapeutica è una tipologia di presidio sanitario residenziale
extraospedaliero, alternativo cioè al ricovero ospedaliero.
La terapia di comunità si colloca in uno spazio intermedio fra
l'istituzione ospedaliera e quella familiare. Di qui deriva che i luoghi
di cura collocati nella comunità dei cittadini vengano definiti anche
"strutture intermedie".
Secondo la normativa nazionale vigente nelle Comunità terapeutiche vengono
erogate prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione.
I ricoveri, volontari e obbligatori, per gli stati di crisi e di acuzie
devono invece essere fatti nei presidi psichiatrici ospedalieri: Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura e cliniche psichiatriche autorizzate.
Bisogna distinguere fra le varie tipologie
di residenzialità psichiatrica cosi come sono regolamentate dalle
normative nazionali e regionali. Queste prevedono, accanto alle Comunità
terapeutiche vere e proprie, anche Comunità riabilitative, Comunità
alloggio, Case famiglia, Residenzialità protette e protratte ecc. (vedi
Deliberazione Consiglio Regionale del Lazio n.ro 1224 del 27/3/85 e
regolamenti applicativi del 27/6/85).
Nelle Comunità terapeutiche della Reverie sono inseriti, a seconda della
tipologia del programma, pazienti giovani e meno giovani, per i quali le
ASL chiedono un programma di cura e riabilitazione finalizzato ad un
cambiamento, che siano in grado di utilizzare le varie tecniche di terapia
verbale, individuale e di gruppo, e che siano in grado di gestire il
quotidiano attraverso modalità relazionali non sostanzialmente disturbate.
La normativa Regionale esclude che nella C.T. possano essere effettuati
ricoveri coatti, i ricoveri per patologie organiche, o conseguenti ad
abusi di sostanze tossiche, e i ricoveri per patologie geriatriche.
Le Comunità terapeutiche della Reverie (ai sensi del Decreto legislativo
del 16/9/99 n.229 art. 3 septies) sono di due tipi:
a)- la Comunità terapeutica (C.T.) per la cura, il recupero e la
prevenzione degli esiti negativi invalidanti
b)- la Comunità Riabilitativa Residenziale (C.R.R.) per la individuazione
e il contenimento degli esiti degenerativi invalidanti
Le rette sono stabilite dalla Regione di
appartenenza: occorre informarsi presso i Servizi Dipartimentali di Salute
Mentale.
Nelle Comunità della Reverie non sono accolti pazienti paganti
privatamente, ma solo quelli inviati dalle ASL che garantiscono il
pagamento della retta.
I programmi terapeutici delle Comunità
della Reverie sono articolati e modulati sui bisogni dei pazienti
affidatigli in cura. Al programma di base comune a tutte le comunità si
aggiungono i programmi relativi allo specifico terapeutico delle comunità
stesse. Tutti i programmi sono fondamentalmente autogestiti dagli
operatori addetti all'assistenza terapeutica alla persona, unitamente ai
loro affidati in cura: gestione della casa, degli spazi personali, della
persona, ecc.
Queste attività, distribuite nell'arco della giornata,occupano soltanto
una parte del tempo a disposizione. L'altra parte del tempo, la più
consistente, è dedicata alle attività terapeutiche ad orientamento
psicologico e psicoterapico, individuali e di gruppo. Una terza parte è
dedicata alle attività artistiche e creative, nonché alle attività
ludico-sportive. I tempi di relax e di riposo completano la giornata. I
tempi morti, non significativi, a differenza di come avviene negli
ospedali e nelle cliniche psichiatriche, sono occasionali e marginali.
Gli interventi terapeutici e riabilitativi si misurano non tanto e non
soltanto nella quantità, ma nella loro qualità intrinseca e nella
possibilità della loro integrazione con tutti gli aspetti della vita
comunitaria. Non sono interventi a pioggia (tutti insieme in un periodo) o
a cascata (uno dopo l'altro ma slegati fra di loro), ma un insieme di
azioni terapeutiche significative legate fra loro dalla presenza continua
di osservatori che ne colgono il significato profondo e lo riportano alla
elaborazione e alla integrazione dei momenti di confronto collettivo,
operativo e dinamico.
Anche gli operatori terapeutici possono essere portatori di loro dinamiche
personali, perciò gli stessi si sottopongono con cadenze regolari alla
supervisione di un esperto in dinamiche gruppali ad orientamento
psicoanalitico, esterno all'Associazione.
Le professionalità coinvolte nello
svolgimento del processo terapeutico, sono quelle previste dal D.P.R.
7/4/94 sulle attività sanitarie. Fra queste, nella evoluzione del modello
psico-socio-terapeutico della Reverie, si sono affermate principalmente
quelle attinenti alle capacità a sostenere psicologicamente la persona
sofferente di disturbi psichici e con problematiche derivate esistenziali.
Principalmente, dunque, psicologi ed educatori professionali; a tutti è
richiesta, più che la capacità e facilità di fare le cose, una formazione
psicodinamica e /o psicoterapeutica, e comunque la capacità di utilizzare
un linguaggio comune (di tipo psicodinamico) e di assumere un
atteggiamento interpretativo.
Le competenze psichiatriche e quelle infermieristiche sono presenti ma
stanno sullo sfondo, pronte ad intervenire nei momenti programmati (per
fasce o al bisogno).
Il consulente psichiatra, oltre alla valutazione della patologia, che è
alla base della scelta del percorso terapeutico, gestisce la terapia
farmacologia e mantiene il rapporto con il Servizio inviante attraverso
periodiche relazioni psichiatriche.
Gli inserimenti nelle C.T. avvengono con il
consenso del paziente e dell'équipe del Servizio di Salute Mentale
competente per territorio. Questo significa che bisogna essere un
assistito ASL per usufruire delle Comunità Terapeutiche della Reverie.
Occorre anche che il Servizio di Salute Mentale sia disponibile a fare
l'invio in Comunità.
Le Famiglie devono operare affinché il Servizio, attraverso il referente
psichiatrico che ha in cura il paziente, sia convinto dell'utilità della
cura in ambiente comunitario e deliberi di conseguenza l'inserimento e il
pagamento della retta.
In Italia il diritto alla cura è sancito
dalla Costituzione. Il diritto alla cura, perché sia reale, comporta il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. In psichiatria
il diritto alla libera scelta è stato confermato da varie leggi (fra le
quali: Legge 180/78, 833/78) ed è stato recentemente ribadito dal DPR del
14/1/97 e dal Decreto legislativo 229 del 19/6/99, art. 8 bis.
Nonostante questo, spesso ci si sente rispondere che, in presenza di
analoga struttura pubblica, non può essere esercitato il diritto di libera
scelta rispetto ad altra struttura privata autorizzata e/o accreditata.
Naturalmente va valutata la qualità della struttura suggerita; nel caso
però si preferisca la Comunità liberamente scelta, bisognerà operare per
ottenere l'autorizzazione, utilizzando gli strumenti che la ragione o le
norme ci mettono a disposizione.
Se previsto nel progetto terapeutico,
perché ritenuto utile ai fini della evoluzione della cura, sono possibili
rientri periodici in famiglia e incontri programmati in Comunità.
La Legge di riforma psichiatrica vieta i
Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) nei Servizi e presidi sanitari
extraospedalieri.
I ricoveri di urgenza, coatti o disposti dalle Autorità sanitarie, devono
avvenire nei Servizi Psichiatrici Ospedalieri o nelle Strutture
autorizzate.
Nelle C.T. non si fanno ricoveri ma inserimenti volontari. La
"convinzione" non può essere un imposta: le équipe del Servizio inviante e
quelle delle Comunità operano in sintonia e in appoggio alla famiglia per
spiegare e far comprendere la necessità ma anche l'utilità di una
separazione temporanea .
L'inserimento avverrà comunque gradualmente per dare modo di conoscere
l'ambiente della comunità e chi vi risiede, dando al contempo modo ai
residenti di conoscere chi chiede di entrare. Questo richiede un tempo più
o meno lungo in cui l'affidato in cura e la famiglia, saranno assistiti
anche domiciliarmene.
I tempi della cura in Comunità sono
direttamente proporzionali ai tempi della mancata cura, o della cura
inefficace, precedenti all'ingresso in comunità e alla cronicizzazione dei
sintomi che durante questo periodo è avvenuta. Più lungo è stato il
periodo di sofferenza prima dell'ingresso in Comunità e più lungo è il
tempo di recupero. Più profonde sono le ferite inferte dalla inefficacia
delle cure nel periodo precedente l'ingresso in Comunità, più difficile
sarà recuperare tutta l'invalidità che il periodo di sofferenza ha
causato.
La sofferenza psichica presa agli esordi ha un esito favorevole.
La malattia mentale cronicizzata consente spesso solo recuperi parziali:
in questo caso si lavora per stabilizzare la situazione ed evitare esiti
degenerativi ancora più invalidanti.
La normativa della Regione Lazio prevede due tipi di esito: 24/36 mesi per
la C.T. e tempi più lunghi, legati alla evoluzione del progetto
terapeutico, per la C.R.R. Normalmente i tempi di cui sopra ci vogliono
tutti.
Tenuto conto di quanto detto sopra, quello
che ci si deve aspettare se la terapia fa il suo corso, è ciò che è
previsto nel progetto terapeutico:
a) il recupero, più o meno completo, degli esiti negativi invalidanti;
b) il contenimento degli esiti degenerativi invalidanti;
c) il rientro in famiglia;
d) il rientro non protetto sul territorio;
e) il rientro protetto in strutture residenziali tipo casa famiglia o
gruppo appartamento;
Avere chiaro il possibile obiettivo su cui mirare, permette di rendere più
efficiente il processo di cura ed evita illusioni e possibili dolorose
disillusioni. Per questo, il primo contatto e i colloqui clinici di
valutazione che preludono all'ingresso sono di fondamentale importanza.
La collaborazione con l'équipe terapeutica
del Servizio inviante è di fondamentale importanza. Le normative prevedono
che le procedure di ingresso e di dimissione siano concordate con il
paziente, gli eventuali referenti familiari e il Servizio di salute
mentale che fa l'invio.
E' importante capire che i referenti
sanitari del paziente sono i medici e gli assistenti sociali del Servizio
di salute mentale di appartenenza. Presumibilmente questa appartenenza
terapeutica dura più a lungo di quella che si crea con l'ingresso in
Comunità. La comunità opera su delega del Servizio di Salute mentale
competente per territorio del paziente. E' necessario quindi tenere
informato con continuità il Servizio sull'evoluzione del percorso
terapeutico anche quando si sarà lasciata la Comunità.
Solo se il progetto terapeutico lo prevede,
specialmente nelle fasi di preparazione all'uscita e in esecuzione di
progetti di reinserimento.
I programmi della Comunità si giovano delle
risorse individuali e sociali che non si sono perse con la "malattia":
amici, famiglia e territorio, se ben utilizzati, sono una risorsa
importante per il buon esito della terapia
Per quanto possibile, le tipologie di
intervento sono raggruppate per programmi affini. Oltre alla distinzione
per previsione d'esito, gli assistiti sono divisi per fasce d'età e per
complessità della patologia: sono comunque tutti pazienti con patologia
psichica (cioè non organica oppure dovuta ad abusi o dipendenza da droghe,
o a demenza senile).
I programmi delle Comunità tendono alla
riacquisizione delle capacità non aggredite dalla malattia. Spesso si
avviano o si riavviano programmi di studio o di piccola
professionalizzazione. La Comunità non ha però la competenza delle agenzie
sociali che svolgono questa funzione. Queste Agenzie Sociali sono invece
in contatto con i Servizi Sociali della ASL. Per questo è necessario
mantenere il contatto con il Servizio di Salute Mentale di provenienza
anche quando si è usciti dai programmi della Comunità.